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Sì del garante alle App marcatempo

Pubblicato in: Il Sole 24 Ore, 11 Ottobre 2016

Importantissima pronuncia del Garante privacy, che ha accolto un’istanza di verifica preliminare presentata da due società operanti nella ricerca, selezione e somministrazione di lavoro, e ha stabilito che esse potranno chiedere al proprio personale viaggiante e ai dipendenti impiegati presso altre ditte di installare una “app” sugli smartphone di loro proprietà per consentire la rilevazione di inizio e fine dell’attività lavorativa.

L’adesione a tale sistema potrà avvenire solo su base volontaria (chi non vorrà adeguarsi, infatti, potrà continuare ad entrare ed uscire dal posto di lavoro utilizzando i sistemi tradizionali), e potrà essere attivata solo a condizione che le società adottino una serie di misure a tutela dei lavoratori dettate in via preventiva dal Garante, secondo il principio di necessità e in un’ottica di bilanciamento degli interessi. Il sistema, infatti, dovrà poter conservare il solo dato relativo alla sede di lavoro, la data e l’orario della “timbratura” virtuale, ma dovrà cancellare il dato relativo alla posizione del lavoratore. Inoltre, dovrà essere sempre ben visibile un’icona la quale indichi che la funzione di localizzazione è attiva, e l’applicazione dovrà essere configurata in modo tale da impedire il trattamento, anche accidentale, di altri dati contenuti nel dispositivo di proprietà del lavoratore.

La pronuncia, di tipo prescrittivo e preventivo, costituisce un altro tassello nell’evoluzione dei principi relativi alla protezione dei dati personali, secondo la prospettiva meglio nota come privacy by design: al fine di tutelare l’individuo (in questo caso, i lavoratori), occorre valutare la conformità del progetto tecnologico alla normativa non già posteriormente al verificarsi di un evento o alla realizzazione del progetto, ma ben prima, e cioè in fase preventiva e di progettazione, per assicurare che tutti i processi siano stati seguiti considerando adeguatamente la protezione dei dati personali.

Nel caso che ci occupa, come già in precedenti decisioni rese in sede di verifica preventiva, il bilanciamento di interessi ha portato a valutare prima la liceità del trattamento come rappresentato dalla società, e poi, in virtù dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento, a ritenere legittima l’attivazione della funzionalità rappresentata a condizione che vengano adottate le misure e gli accorgimenti posti a tutela dei diritti dei lavoratori interessati.

La decisione, però, non è una cambiale in bianco: le società, infatti, prima di dare avvio al nuovo sistema di accertamento delle presenze (dal quale potranno derivare tutte le conseguenze tipiche, anche di ordine disciplinare), dovranno effettuare la notificazione al Garante avendo cura di indicare i tipi di trattamenti e le operazioni che intendono compire, fornire ai dipendenti un’informativa completa di tutti gli elementi (tipologia dei dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento) e adottare tutte le misure di sicurezza per preservare l’integrità dei dati e l’accesso a persone non autorizzate.

Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2016