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Controllo della e-mail aziendale

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è recentemente espressa in merito alla compatibilità dei controlli, effettuati dal datore di lavoro sulla posta elettronica aziendale, con l’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La vicenda riguarda il caso di un cittadino rumeno licenziato per aver utilizzato l’account Messenger Yahoo aziendale a scopo personale (nel caso specifico per aver scambiato messaggi con la propria fidanzata e il fratello durante l’orario lavorativo).

Il lavoratore, licenziato per aver violato il regolamento interno aziendale, ha impugnato il licenziamento innanzi al Tribunale di Bucarest per asserita violazione dell’art. 8 della Convenzione, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Esclusa l’illegittimità del provvedimento di licenziamento sia dal Tribunale di primo grado che da parte della Corte di Appello di Bucarest, il lavoratore presentava, quindi, ricorso alla Corte di Strasburgo la quale “by six votes to one” dichiarava la mancata violazione del citato articolo della Convenzione.

Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, l’ingerenza effettuata ad opera del datore di lavoro è da ritenersi proporzionale e ragionevole. Ed invero, non solo l’account era stato attivato su richiesta dell’azienda e lo stesso regolamento aziendale non ne consentiva l’utilizzo se non per scopi lavorativi, ma va sottolineato che il datore di lavoro aveva eseguito l’accesso all’account nella convinzione che lo stesso contenesse comunicazioni riservate ai clienti e al solo fine di verificare la regolarità della prestazione lavorativa eseguita.

La pronuncia lungi dal legittimare controlli indiscriminati sugli strumenti informatici e tecnologici assegnati ai dipendenti, vuole ribadire il principio secondo cui il datore di lavoro può legittimamente verificare se durante l’orario lavorativo le mansioni affidate ai lavoratori vengano svolte regolarmente, purché a condizione che tale controllo venga eseguito secondo i parametri di proporzionalità e ragionevolezza per garantire il giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, parametri che, in Italia, risultano da tempo fissati dalle Linee Guida emanate dal Garante della Privacy e di recente implicitamente richiamate dal nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.