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Credito: sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL

In data 19 gennaio 2012 l’ABI e i sindacati DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINUFB, UGL CREDITO e UILCA hanno stipulato l’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Il contratto ha durata triennale, decorre dalla data di stipulazione e scade il 30 giugno 2014.

Tra le altre cose, l’art. 5 dell’accordo prevede un nuovo modello contrattuale basato su:

(i) un CCNL con vigenza triennale sia per la parte economica che per la parte normativa;

(ii) un secondo livello di contrattazione (contratto aziendale o di gruppo) anch’esso con vigenza triennale, riguardante materie ed istituti diversi delegati dal CCNL.

Sono state altresì individuate una serie di attività di natura complementare a quella principale del credito, che proprio per la loro funzione accessoria si prestano facilmente all’outsourcing. Si tratta dei servizi portafoglio, del trattamento delle banconote, della gestione di archivi, magazzini, economato e delle attività di supporto tecnico per self-banking, POS, electronic banking. In tali ambiti lavorativi è stato previsto un orario di lavoro settimanale di 40 ore e la possibilità di ridurre del 20% i minimi retributivi per il personale assunto successivamente alla data di stipulazione dell’accordo.

Per quanto concerne l’orario di lavoro – uno dei temi più dibattuti e complessi di questo accordo di rinnovo – l’impresa ha la facoltà di fissare l’orario di sportello tra le ore 8.00 e le ore 20.00. Eccezionalmente, e solo previo accordo sindacale, tale frazione giornaliera potrà essere fissata tra le ore 7.00 e le ore 22.00.

Altra novità rilevante è la creazione di un Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione, la cui gestione è demandata all’ente bilaterale Enbicredito, che sarà alimentato con il contributo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. In particolare, il contributo è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite, per un periodo sperimentale di cinque anni. Inoltre, il fondo provvederà ad erogare alle imprese, per un periodo di tre anni – ed in ogni caso in relazione alle disponibilità – un importo annuo pari ad Euro 2.500 per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, ivi compreso attraverso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;

- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità;

- donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dall’art. 54 D. Lgs. n. 276/2003.

E’ stata prevista l’istituzione di una apposita commissione per il riesame del sistema di classificazione del personale, delle declaratorie e dei profili professionali; i lavori di tale commissione dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre 2012. Inoltre, in materia di apprendistato professionalizzante è stata istituita una commissione ad hoc con il compito di rivedere la disciplina contrattuale dopo l’emanazione del D. Lgs. 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato).