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Esercizio dell’opzione (art. 18 S.L.): il momento risolutivo coincide con la scelta del lavoratore

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 18353 del 27 agosto 2014, risolve il conflitto interpretativo avente ad oggetto l’esatta individuazione del momento risolutivo del rapporto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato in regime di tutela reale, che abbia optato per l’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità prevista dall’art. 18, L. n. 300/1970.

La recente legge n. 92/2012 (Legge Fornero) chiarisce che il momento risolutivo è individuabile nella dichiarazione di scelta del lavoratore dell’indennità sostitutiva, per cui ad esso spettano unicamente interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall’esercizio di tale opzione, mentre il risarcimento di un danno ulteriore deve essere provato in maniera specifica dal lavoratore, cui grava l’onere della prova.

La questione assume particolare rilievo in relazione ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della legge Fornero. In precedenza, infatti, prevaleva l’interpretazione avallata dalla Corte costituzionale, sentenza del 4 marzo 1992 n. 81, secondo la quale il rapporto di lavoro non cessa con la scelta dell’opzione sostitutiva da parte del lavoratore, ma, trattandosi di una “obbligazione con facoltà alternativa del creditore”, esso si risolve solo al momento in cui l’indennità viene effettivamente pagata.

Con l’affermarsi del recente orientamento della Cassazione si attende il proliferare di richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro che avevano adempiuto ai propri obblighi retributivi nei confronti del dipendente anche per il periodo intercorrente tra la dichiarazione di opzione e l’effettivo percepimento dell’indennità.