Il lavoratore che si rifiuta di prestare il servizio in un giorno festivo ha comunque diritto alla normale retribuzione
Così ha statuito recentemente la Cassazione con sentenza n. 21209 del 2016.
In particolare, per la Suprema Corte, il rifiuto dei dipendenti di prestare servizio in una giornata festiva non esime il datore di lavoro dal versamento della normale retribuzione neppure in presenza di una disposizione del contratto collettivo a norma della quale il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo. Difatti, il diritto del dipendente di astenersi dall'attività lavorativa in presenza di determinate festività discende direttamente dalla legge e ha carattere generale, ragion per cui il relativo trattamento retributivo non può essere messo in discussione da una disposizione, eventualmente anche di segno contrario, della contrattazione collettiva.
Nel caso esaminato dalla Suprema corte, una impresa del settore metallurgico aveva chiesto ad un gruppo di operai di prestare attività lavorativa in coincidenza con la festività dell'8 dicembre, ma i dipendenti si erano rifiutati di dar seguito alla disposizione aziendale e avevano osservato il giorno di riposo. La società aveva deciso di trattenere dalla busta paga dei lavoratori la retribuzione relativa alla festività dell'8 dicembre non lavorata, sul presupposto di una disposizione del contratto collettivo per cui «nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo». I lavoratori agivano in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione relativa alla festività. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, confermata anche in appello.
La società ricorreva per Cassazione, affermando che ai lavoratori non spettasse la retribuzione della giornata festiva in quanto essi si erano indebitamente rifiutati, in contrasto con la previsione del contratto collettivo, di prestare servizio e in tal modo avevano paralizzato il proprio diritto al pagamento della prestazione salariale.
La Corte di Cassazione respinge questa tesi e osserva che il trattamento retributivo ordinario relativo alle giornate di festività, quali l'8 dicembre, deriva direttamente da una disposizione di legge (articolo 2, legge 260/1949, nel testo sostituito dalla legge 90/1954) e non può essere vanificato da una disposizione contrattuale collettiva.
Tutt'al più, chiarisce la Corte, il rifiuto dei lavoratori alla richiesta datoriale di prestare servizio in un giorno festivo avrebbe potuto legittimare il datore di lavoro, alla luce del contratto collettivo, ad avviare un'azione disciplinare, ma non incidere sul diritto al trattamento retributivo ordinario.
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