Infortuni sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro
La sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema noto che ha occupato l’attenzione del nostro Legislatore – tale materia è stata di recente regolamentata dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro) – ed è oggetto di numerosissime pronunce giurisprudenziali.
A tal proposito segnaliamo da ultimo un orientamento – peraltro già conosciuto – della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sancito e ribadito recentemente con sentenza n. 9199 del 7 giugno 2012. Secondo la Cassazione: “il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente“.
In attuazione di tale principio, infatti, la Cassazione, Sezione Lavoro, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari ivi impugnata che aveva escluso la responsabilità della società, datrice di lavoro, sul presupposto che questa avesse adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla Legge, ed ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dal lavoratore rimasto vittima di infortunio mentre procedeva alla pulizia di macchinari in funzione con la grata di sicurezza aperta e il dispositivo che avrebbe consentito il blocco automatico delle suddette macchine in caso di rischio disattivato.
La sentenza in questione chiarisce, ancora una volta, che la semplice negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore non può essere considerata sufficiente ad esonerare il datore di lavoro da qualsivoglia responsabilità e che quest’ultimo è tenuto non solo a rispettare tutti gli obblighi di Legge ma anche ad adottare tutte quelle cautele ulteriori dettate dalle prassi conosciute o conoscibili dal datore di lavoro medesimo.
Dunque, il fondamento giuridico sotteso a questa pronuncia giurisprudenziale è quello in base al quale il datore di lavoro è obbligato sia ad adottare norme di sicurezza adeguate per la prevenzione degli infortuni sia a vigilare al fine di esigere che i lavoratori dipendenti osservino correttamente ed applichino effettivamente tali misure di sicurezza.
La Corte conclude affermando che l’unica circostanza legittimata ad escludere la responsabilità del datore di lavoro è quella in cui la condotta del lavoratore presenti i caratteri “dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità e dell’eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento“.
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