La delega sulla sicurezza
La delega consiste nel
trasferimento di funzioni dal datore di lavoro verso un dipendente.
L’utilizzo di questo strumento può apportare diversi benefici
organizzativi anche nella gestione della sicurezza, quali la
distribuzione dei compiti e obiettivi di una specifica sotto-materia, la
creazione di un’organica struttura per la sicurezza e la promozione di
una gestione attenta della prevenzione.
Gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 81/2008 fanno riferimento
alla delega di funzioni in materia di tutela della salute lavorativa. La
Corte di Cassazione ha fissato diversi criteri riguardanti il suo
utilizzo. Perché la delega sia valida è necessario che risulti da atto
scritto, abbia data certa e venga sottoscritta dal delegato, in quanto
anche una firma posteriore alla predisposizione dell’atto comporta lo
spostamento della data di delega (Corte di Cassazione Penale
n.15028/2014). La delega non può essere presunta (Corte di Cassazione
Penale n.205921/2010), cosicché il trasferimento delle funzioni deve
essere certo e inequivocabile, comportando l’onere in capo al datore di
lavoro di indicare in maniera esplicita i compiti del delegato, rendendo
quindi invalida una <<delega impropria>>, ancora una delega
che non chiarisce i confini delle mansioni o che attribuisce al
delegato compiti non di sua spettanza (Corte di Cassazione Penale
n.5029/2014).
La Corte di Cassazione Penale ha puntualizzato nella sentenza
n.41063/2012 che attraverso la delega di funzioni, il datore di lavoro
<<ha la possibilità di trasferire in capo ad altro soggetto poteri
e obblighi in materia di sicurezza sul lavoro>>, con la
conseguenza di sollevarlo da tali obblighi altrimenti su di lui
gravanti.
La delega però non libera totalmente il datore di lavoro dalle sue
responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto permane in
lui un obbligo di vigilanza e di garanzia ai fini della sicurezza
lavorativa. Qualora il delegato dovesse fuoriuscire dai propri compiti
di consulenza, dando indicazioni operative inadeguate, ne risponderebbe
penalmente, senza comunque sgravare il garante dalle sue responsabilità
(Corte di Cassazione Penale n.28187/2013).
La delega gestoria è uno strumento esclusivo delle società di capitali,
disciplinata dall’art 2381 del codice civile. Questo tipo di delega
incide maggiormente sull’assetto organizzativo del consiglio di
amministrazione, suddividendo le macro-attribuzioni all’interno di
quell’organo, ma può anche essere usata nel campo della sicurezza sul
lavoro. Il Cda può dare direttive ai delegati e attribuire a sé
operazioni rientranti nella delega.
L’articolo 16 c.3-bis del dlgs 81/2008 disciplina la
<<sub-delega>> di funzioni, la quale ammette la possibilità
per il delegato di trasferire a sua volta attività, in accordo con il
datore di lavoro, nel rispetto della delega primaria.
Sempre l’articolo 16 c.3 nell’ultimo periodo stabilisce che dopo la sub-delega non è più possibile utilizzare ulteriori deroghe.
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