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Lavoro agile: nuova sfida per l'organizzazione aziendale.

Il lavoro agile è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017. Si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato la cui finalità è quella di garantire maggiore flessibilità al lavoratore, che potrà rendere la prestazione lavorativa anche da remoto, così meglio conciliando le sue esigenze personali e di vita con quelle lavorative.

Il lavoratore agile, infatti, non è soggetto a particolari vincoli di orario o di luogo; può eseguire la prestazione in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa e con il solo limite della durata massima dell'orario di lavoro.

Per accedere al lavoro agile, ai sensi dell'art. 18 della legge 81/2017, è necessario stipulare un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore contenente la disciplina:

  • delle modalità di esecuzione della prestazione,
  • dell'esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro,
  • dei tempi di riposo nonché del diritto alla disconnessione del lavoratore.

La normativa sul lavoro agile non identifica categorie particolari di lavoratori che possono usufruire dell'istituto; qualsiasi lavoratore subordinato ha dunque la possibilità di svolgere la propria prestazione in modalità agile.

Tuttavia, l'art. 18, L. 81/2017, sancisce che l'attività resa dal lavoratore può essere svolta attraverso l'ausilio di strumentazione tecnologica messa a disposizione dal datore, rendendo l'istituto più consono a quelle attività di tipo impiegatizio.

Va inoltre evidenziato come la previsione dell'utilizzo degli strumenti tecnologici renda necessario un coordinamento con quando disposto dall'art. 4, L. 300/1970, riguardo i controlli a distanza e la privacy del lavoratore.

Di fatto, tramite la strumentazione tecnologica, il datore di lavoro ha la possibilità di controllare a distanza il lavoratore.

La disciplina sui controlli a distanza, contenuta nell'art. 4, L. 300/70, fa una distinzione tra gli strumenti istallati ad hoc sul luogo di lavoro e gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione.

Nonostante, ai sensi del secondo comma, per questi ultimi non sia necessaria la stipulazione dell'accordo collettivo con i sindacati aziendali, si ritiene opportuno predisporre comunque un'informativa adeguata da sottoporre al lavoratore sulle modalità d'uso degli strumenti e sulle informazioni raccolte da questi da parte del datore.

In conclusione, alla luce della nuova normativa, il lavoro agile si pone come una grande opportunità sia per il datore di lavoro che riduce i costi e valorizza il rapporto fiduciario, sia per il lavoratore che può conciliare le esigenze personali con quelle di lavoro e a cui verranno riconosciute le proprie capacità professionali nel raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.