Licenziamenti collettivi: la soglia si calcola sul numero dei lavoratori licenziati in ciascun stabilimento.
Ai fini dell’individuazione della soglia degli esuberi utile per qualificare come collettivo un licenziamento, occorre conteggiare i licenziamenti avvenuti nella singola unità operativa dove sono presenti gli esuberi. Questo il principio stabilito dalla sentenza C-80/2014 della Corte di giustizia europea.
La Corte di giustizia si è espressa sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 98/58/CE secondo cui un licenziamento può intendersi collettivo qualora i datori di lavoro debbano effettuare un numero di licenziamenti, per un periodo di 90 giorni, pari a 20, indipendentemente dal numero dei lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati.
La questione è nata nel Regno Unito, dove una dipendente ha impugnato il licenziamento poiché l’impresa non aveva rispettato le procedure previste per i licenziamenti collettivi, lamentando il fatto che erano stati licenziati 20 o più lavoratori nei vari negozi della società datrice di lavoro.
Così la sentenza della Corte ha stabilito che quando un’impresa è composta da più entità, il termine “stabilimento” indica la sola entità in cui lavorano i dipendenti licenziati: “la Corte ha precisato che le nozioni di <<impresa>> e di <<stabilimento>> sono diverse e che lo stabilimento costituisce di regola una parte di un’impresa. Tuttavia, ciò non esclude che, qualora l’impresa non disponga di varie unità distinte, lo stabilimento e l’impresa possa coincidere”.
La Corte di giustizia europea, adita dalla Corte d’Appello inglese, chiarendo il significato del termine “stabilimento”, ha ritenuto che i lavoratori possono godere dei benefici della procedura collettiva solo in caso di raggiungimento della soglia, prendendo in considerazione il numero dei lavoratori licenziati in ciascun stabilimento.
La stessa Corte ha poi aggiunto che, nel rispetto della direttiva 98/58/CE e senza ridurre il livello minimo di tutela, gli Stati Membri possono comunque applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori.
La normativa italiana con la legge 223/1991 sui licenziamenti collettivi, ha introdotto criteri più restrittivi rispetto a quelli comunitari, con soglie più basse: la disciplina dei licenziamenti collettivi è applicabile alle sole imprese con più di 15 dipendenti che intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nel periodo di tempo di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro.
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