Licenziamento del dirigente e rilevanza del momento in cui il datore decide di licenziare
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa (sentenza n. 8131 del 2017) in merito al licenziamento disciplinare di un dirigente il quale era venuto in possesso di una e-mail destinata a terzi, comprovante il fatto che la decisione di licenziarlo fosse stata assunta dalla società prima del ricevimento della lettera di controdeduzioni del dirigente.
Sulla base di un consolidato orientamento la Suprema Corte ha statuito che le previsioni dell'articolo 7 della Legge 300 del 1970 troverebbero sempre applicazione per il rapporto dirigenziale, sia nel caso in cui venga addebitato al dipendente un comportamento latu sensu negligente, sia qualora egli abbia posto in essere condotte in grado di ledere il rapporto fiduciario.
Peraltro la violazione della procedura disciplinare impedirebbe di ravvisare la giusta causa, il giustificato motivo e la giustificatezza del licenziamento.
Nel caso in esame, il licenziamento è stato intimato in conformità con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, con lettera consegnata al dirigente successivamente al ricevimento da parte del datore di lavoro delle giustificazioni presentate dallo stesso in risposta alle contestazioni.
Lamenta il lavoratore che, come comprovato dalla sopracitata e-mail, la decisione di disporre il licenziamento era già stata assunta dai vertici aziendali ancor prima che gli stessi avessero avuto l'occasione di esaminare le sue giustificazioni.
Atteso che la finalità del termine di 5 giorni previsto dall'art. 7 della L.300/1970 è quella di presentare al datore di lavoro le giustificazioni alla contestazione disciplinare, secondo la citata sentenza della Cassazione, non rileverebbe il momento in cui la società matura la decisione di licenziare, ma sarebbe decisivo, invece, quello dell'esternazione del relativo atto – posto che le giustificazioni espresse del lavoratore potrebbero far mutare l'intenzione del datore di lavoro.
Essendo, tra l'altro, il licenziamento un atto recettizio e produttivo di effetti unicamente quando pervenuto al destinatario, la semplice indiscrezione confidenziale rivolta a soggetti terzi, non può rendere il recesso perfezionato unicamente perché l'interessato ne sia venuto fortuitamente a conoscenza.
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