Licenziamento per disabilità
Nei casi in cui <<il
giudice accerti un difetto di giustificazione per motivo consistente
nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche a sensi degli
articoli 4 comma 4 e 10 comma 3 l. 68/1999>>, si configura un
ulteriore ipotesi di reintegrazione, come stabilito dall’articolo 2 del
decreto legislativo 23/2015. Così come modificato dalla legge Fornero,
l’articolo 18 comma 7 prevede la reintegrazione per i licenziamenti
ingiustificati intimati per inidoneità fisica o psichica. Si tratta
quindi di due ipotesi diverse, in quanto nel decreto legislativo si
parla di “disabilità”, mentre nell’articolo 18 si fa riferimento ad una
“inidoneità”.
Una prima versione del decreto però utilizzava il termine “inidoneità” e
collocava la disposizione all’articolo 3, rendendola inapplicabile alle
piccole imprese e prevedendo un risarcimento fino ad un massimo di 12
mensilità.
Il legislatore nella versione definitiva del decreto ha deciso di
utilizzare il termine disabilità, il quale sembra riferirsi al motivo
che rende ingiustificabile il licenziamento, e di spostare la
disposizione all’articolo 2, equiparando i licenziamenti per motivi
consistenti nella disabilità a quelli nulli per motivi discriminatori o
per altre ragioni di legge.
Si discute se i due termini siano o meno sinonimi. In caso affermativo
si riscontrano due problematiche: la legge delega ha voluto escludere la
reintegrazione in caso di licenziamenti economici, ma equiparando il
termine disabilità al termine inidoneità si applicherebbe la
reintegrazione per un licenziamento riconducibile al giustificato motivo
oggettivo. Un’altra questione consiste nell’applicazione della tutela
reintegratoria “piena” per una particolare fattispecie anche a datori di
lavoro che prima ne erano esclusi per difetto del requisito
dimensionale.
Secondo un’altra interpretazione, lo scopo della norma sarebbe quello di
garantire una tutela reintegratoria per i licenziamenti ritenuti
illegittimi a causa della condizione di disabilità del lavoratore,
insorta in corso di rapporto ovvero aggravatasi nel corso del medesimo.
La condizione di disabilità è quella riconosciuta da apposite
commissioni ai sensi dell’articolo 1 l. 68/1999.
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