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Licenziamento per disabilità

Nei casi in cui <<il giudice accerti un difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche a sensi degli articoli 4 comma 4 e 10 comma 3 l. 68/1999>>, si configura un ulteriore ipotesi di reintegrazione, come stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 23/2015. Così come modificato dalla legge Fornero, l’articolo 18 comma 7 prevede la reintegrazione per i licenziamenti ingiustificati intimati per inidoneità fisica o psichica. Si tratta quindi di due ipotesi diverse, in quanto nel decreto legislativo si parla di “disabilità”, mentre nell’articolo 18 si fa riferimento ad una “inidoneità”.

Una prima versione del decreto però utilizzava il termine “inidoneità” e collocava la disposizione all’articolo 3, rendendola inapplicabile alle piccole imprese e prevedendo un risarcimento fino ad un massimo di 12 mensilità.
Il legislatore nella versione definitiva del decreto ha deciso di utilizzare il termine disabilità, il quale sembra riferirsi al motivo che rende ingiustificabile il licenziamento, e di spostare la disposizione all’articolo 2, equiparando i licenziamenti per motivi consistenti nella disabilità a quelli nulli per motivi discriminatori o per altre ragioni di legge.

Si discute se i due termini siano o meno sinonimi. In caso affermativo si riscontrano due problematiche: la legge delega ha voluto escludere la reintegrazione in caso di licenziamenti economici, ma equiparando il termine disabilità al termine inidoneità si applicherebbe la reintegrazione per un licenziamento riconducibile al giustificato motivo oggettivo. Un’altra questione consiste nell’applicazione della tutela reintegratoria “piena” per una particolare fattispecie anche a datori di lavoro che prima ne erano esclusi per difetto del requisito dimensionale.
Secondo un’altra interpretazione, lo scopo della norma sarebbe quello di garantire una tutela reintegratoria per i licenziamenti ritenuti illegittimi a causa della condizione di disabilità del lavoratore, insorta in corso di rapporto ovvero aggravatasi nel corso del medesimo. La condizione di disabilità è quella riconosciuta da apposite commissioni ai sensi dell’articolo 1 l. 68/1999.