Limiti quantitativi dei contratti a tempo determinato
Il Ministero del Lavoro, rispondendo in data 2 dicembre 2014 all’interpello n. 30/2014 proposto dall’Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari in materia derogabilità ai limiti di carattere quantitativo alla stipula di contratti a termine da parte della contrattazione collettiva di prossimità, ha chiarito che “l’intervento del contratto di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti della legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione”. Tali limiti sono stati introdotti dal decreto 34/2014 (cd. “Decreto Poletti”), il quale prevede che i contratti a termine non possano superare il 20% dell’organico stabile al 1 gennaio e che non possono superare la durata di 36 mesi complessiva, proroghe incluse. Pur rientrando la materia dei contratti a termine tra le materie derogabili da parte della contrattazione di prossimità ex art 8 del dl 138/2011, il Ministero ha specificato che la modifica dei limiti quantitativi prevista da parte della contrattazione di prossimità non sarebbe conforme a quanto imposto dalla direttiva europea 1999/70/CE la quale stabilisce che “i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra datori di lavoro e lavoratori”. Ciò non apparirebbe coerente, tuttavia, con il mantenimento della previsione della deroga da parte della contrattazione collettiva nazionale.
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