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Non più necessaria l’affissione in bacheca del codice disciplinare?

Con sentenza n. 17366 del 1 settembre 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell’obbligo di affissione del codice disciplinare ai fini della validità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo ovvero per giusta causa.

Come noto, per giurisprudenza consolidata il licenziamento è valido, nonostante la mancata affissione del codice disciplinare, quando l’inadempimento del lavoratore riguarda doveri fondamentali, posti da norme penali o da minime norme di comune prudenza. Tali norme, difatti, devono ritenersi conosciute da tutti, anche in assenza di specifica pubblicazione in un documento. (Cass Sez. Lav. 3 ottobre 2013, n. 22626)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione estende l’applicabilità del principio predetto anche alle direttive aziendali, in specifici contesti e per soggetti particolarmente qualificati, (nel caso in esame i dirigenti di istituti di credito). Per tali soggetti, la conoscenza delle direttive aziendali va infatti considerata un dovere pari a quello previsto per le norme di legge o per le norme di comune prudenza.

Nonostante tale linea giurisprudenziale, maggiormente garantista nei confronti del datore di lavoro, si evidenzia tuttavia come l’affissione del codice disciplinare sia uno specifico obbligo di legge, posto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, e come tale debba essere rispettato, sia per mettersi al riparo da eventuali revirement giurisprudenziali, che per prevenire, in ogni caso, ogni possibile eccezione da parte dei dipendenti.