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Nuova procedura di conciliazione delle controversie in materia di licenziamento

L’art. 6 del D. Lgs. 23/2015 introduce, nell’ambito dei rapporti di lavoro a tutele crescenti, una specifica modalità di conciliazione preventiva tra le parti avente ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento da parte del dipendente.

Nell’ambito di tale procedura il datore di lavoro, entro sessanta giorni o contestualmente al licenziamento, potrà offrire al lavoratore, al fine di ottenere la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, un importo di ammontare pari a una mensilità della retribuzione per ogni anno di servizio, in misura, comunque, non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, che andrà ad aggiungersi al preavviso (o all’indennità sostitutiva, qualora dovuta) e alle altre competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore stesso.

Una delle peculiarità dell’istituto è che l’importo corrisposto non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef, con conseguente inapplicabilità delle addizionali comunale e regionale. Tale importo verrà erogato dal datore di lavoro al lavoratore attraverso assegno circolare, in una delle sedi di conciliazione indicate all’art. 2113 del cod. civ. Inoltre, l’accettazione di tale assegno da parte del lavoratore comporterà l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione anche qualora questa fosse già stata proposta.

Parimenti, le somme che verranno erogate in aggiunta all’importo summenzionato saranno da considerare soggette ad Irpef e alle relative addizionali e comporteranno l’applicazione delle ritenute d’imposta da parte del sostituto che le corrisponderà, a meno che non si tratti di somme erogate a titolo di danno patrimoniale o non patrimoniale.