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Nuove indennità di disoccupazione dal 1 maggio 2015

Dal 1 maggio entrerà in vigore la NASpI, una nuova indennità di disoccupazione prevista dal D.Lgs. n. 22/2015, in attuazione della Legge n. 183/2014.

I destinatari di detta indennità sono i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro e che:

  • in data successiva al 1 maggio 2015 verseranno in stato di disoccupazione;
  • possono far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
  • possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’indennità NASpI troverà applicazione anche ai lavoratori che rassegnino le dimissioni per giusta causa, oltre che nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della Legge n. 92/2012. Il Decreto precisa che dalla fruizione di tale beneficio sono esclusi i lavoratori a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Sono previsti inoltre degli oneri a carico del disoccupato, il quale per accedere all’erogazione della NASpI dovrà attivarsi per cercare un nuovo lavoro o partecipare a percorsi di riqualificazione professionale, finalizzati a garantirgli la rioccupazione.

La nuova indennità verrà erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione da ciascun dipendente maturate nel corso degli ultimi 4 anni, a fronte della presentazione di apposita domanda in via telematica all’INPS, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, l’INPS non ha ancora predisposto una modulistica aggiornata per la richiesta della nuova indennità, per cui sarà necessario attendere anche un intervento dell’Istituto.

La NASpI si calcola sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei 4 anni precedenti alla disoccupazione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Verrà erogata in due diverse misure:

  • nel caso in cui la retribuzione mensile del destinatario sia pari o inferiore all’importo di 1.195 euro, l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile;
  • nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore al tetto fissato, l’indennità sarà pari al 75% della predetta retribuzione più il 25% della differenza tra la stessa e la retribuzione mensile effettiva.

In ogni caso, il limite massimo per l’indennità mensile NASpI, per l’anno 2015, è stato fissato in 1.300 euro. L’indennità NASpI si ridurrà progressivamente del 3% mensile a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Ai sensi dell’art. 9 del Decreto, il lavoratore decade dal diritto di percepire la NASpI nel caso in cui instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale superiore al reddito minimo, salvo il caso in cui la durata del predetto rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. Qualora il reddito del nuovo lavoro risulti inferiore a quello minimo, il lavoratore mantiene il suo diritto alla NASpI, previa comunicazione all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della nuova occupazione.

All’art. 11 del Decreto vengono poi elencati altri casi di decadenza dalla fruizione della NASpI e precisamente:

a) perdita dello stato di disoccupazione;

b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3;

c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, primo periodo;

d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.