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Pubblicate le nuove FAQ del Garante Privacy sulla Videosorveglianza

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato nuove indicazioni con riferimento alle FAQ (frequently asked questions) in ambito di installazione di impianti di videosorveglianza.

Rispetto all’ultimo provvedimento in materia, che risale al 2010, le indicazioni si inseriscono in un contesto di aggiornamento normativo con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR).

Il Garante precisa innanzitutto che, ex art. 13 GDPR, deve sempre essere presente l’indicazione dell’impianto di videosorveglianza a prescindere dal fatto che il soggetto che tratta i dati sia pubblico o privato, e pubblica contestualmente un modello semplificato di informativa da consegnare agli interessati.

Viene inoltre affrontata la questione, che negli ultimi anni ha sollevato molte incertezze, relativa ai tempi di conservazione delle immagini. Il GDPR, infatti, prevede che il tempo di conservazione delle immagini debba essere limitato al raggiungimento delle sole e precise finalità per cui sono state acquisite.

Questa tempistica, però, non sempre è facile da individuare. Si dovrebbe infatti sapere a priori entro quanto tempo può essere utile rivedere quanto accaduto in nell’area sorvegliata (ad esempio in caso di furti).

Il Garante richiama dunque sul punto il principio di responsabilizzazione ex art. 5 GDPR, che comporta che sia il titolare del trattamento, in base al singolo contesto, a definire queste tempistiche. Ad esempio, considerato che tipicamente lo scopo legittimo della videosorveglianza è legato alla sicurezza e alla protezione del patrimonio, ed eventuali danni sono normalmente riscontrabili entro pochi giorni dai fatti, dovrebbe essere impostato un sistema di distruzione automatico delle immagini entro 72 ore. Se vengono previsti tempi superiori, la scelta dovrebbe essere motivata con precisione.

Ciò nei casi in cui, ovviamente, non vi sia una norma che stabilisce a priori i tempi di conservazione delle immagini, come ad esempio accade nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana. In questa ipotesi, la conservazione dei dati è prevista per massimo 7 giorni (art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11).

Per casi particolari, tra cui quello dei sistemi integrati che collegano telecamere tra soggetti diversi, nonché dei sistemi intelligenti capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, è raccomandata la cd. Valutazione di Impatto Preventiva. Essa diventa necessaria nel caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del GDPR) e negli altri casi indicati dal Garante nell’elenco pubblicato sul sito web in data 11 ottobre 2018.

Con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, il Garante ribadisce la possibilità di installare impianti di videosorveglianza solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970.

La FAQ sono consultabili a questo link:

https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

Avv. Barbara Bottalico