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Rito Fornero – Secondo la Corte Costituzionale, il Giudice della fase sommaria può decidere anche sulla fase di opposizione

La Corte Costituzionale (Sent. 78/2015) si è recentemente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano, che riguardava la legittimazione del Giudice che si era pronunciato nella fase sommaria del rito Fornero, a pronunciarsi anche sulla seconda fase di giudizio, radicata in opposizione all’ordinanza da lui stesso emessa.
Preliminarmente, si evidenzia che il Rito Fornero, introdotto dalla Legge 92/2012, costituisce un unico grado di giudizio, con un procedimento composto di due fasi.

La prima fase del processo si caratterizza per una cognizione sommaria, con una tutela rapida che prevede atti di istruzione deformalizzati e che viene decisa dal Giudice con ordinanza provvisoriamente esecutiva.

La seconda fase segue l’opposizione all’ordinanza emessa dal Giudice della prima fase, e si sostanzia in una nuova fase giudiziale, a cognizione piena, in cui le parti hanno libero accesso a tutti gli strumenti istruttori ammissibili e rilevanti.

La questione di legittimità costituzionale si è incentrata sulla violazione dei principi costituzionali in tema di giusto processo e di imparzialità e terzietà del Giudice di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 15 gennaio 2014, ha chiarito che il generale obbligo di astensione previsto dall’art. 51, comma 1, numero 4), c.p.c., deve applicarsi solo con riferimento ad altro grado di giudizio, e non nei procedimenti caratterizzati da un’unicità di grado ma con pluralità di fasi.

Alla luce di tale orientamento, l’obbligo di astensione non può, quindi, ritenersi applicabile anche al Rito Fornero, poiché, in tale procedimento le due fasi processuali non costituiscono due distinti gradi di giudizio.
Peraltro, la fase di opposizione non si articola sul medesimo percorso logico giuridico della fase sommaria, poiché, ampliandosi l’oggetto della questione, il Giudice sarà chiamato a pronunciarsi su una questione integrata da un’istruttoria più approfondita.

Da ultimo, la Corte ha precisato che la possibilità che lo stesso Giudice sia chiamato a decidere anche sulla fase a cognizione piena, è funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, in riferimento al profilo della sua ragionevole durata, garantendo al lavoratore una più rapida tutela dei suoi interessi.

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