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Somministrazione a termine e lavoro a tempo determinato

Si segnalano due recenti decisioni in merito alle differenze tra somministrazione di lavoro a termine e rapporti di lavoro a tempo determinato, indubbiamente interessanti in quanto introducono il principio secondo cui le differenze terminologiche previste rispettivamente dal D.Lgs. 276/2003 e dal D.Lgs. 368/2001 sarebbero indicative di una differenza sostanziale tra i due istituti in merito alle causali, a differenza di quanto era stato sino ad oggi statuito dalla giurisprudenza prevalente.

Entrambe le menzionate sentenze, rese rispettivamente dal Tribunale di Vicenza il 16 febbraio 2011 e dal Tribunale di Bassano del Grappa il 22 marzo 2011, evidenziano infatti che nel caso della somministrazione la legge prevede solo un obbligo di “indicazione” della causale, mentre nel caso del contratto a termine si parla di obbligo di “specificazione” della causale stessa, la cui violazione determina la nullità del termine.

Questa differenza terminologica, secondo le due corti di merito, non può essere sottovalutata e va letta proprio nell’ottica di adottare una disciplina diversa e specifica per la somministrazione, e quindi conseguenze diverse in caso di mancata specificazione della causale, differentemente da quanto fino ad oggi sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui la causale “generica” del contratto di somministrazione comportava automaticamente l’irregolarità del contratto, con il conseguente diritto del lavoratore alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.