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Utilizzabilità ai fini del licenziamento delle prove raccolte con telecamere nascoste

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente stabilito, con sentenza depositata il 9 gennaio 2018 relativamente ai ricorsi n. 1874/13 e 8567/13, che il datore di lavoro deve avvisare i dipendenti se utilizza strumenti di videosorveglianza, anche se l'intenzione è quella di individuare comportamenti illeciti dei dipendenti, come i furti.

La Corte ha aggiunto, tuttavia, che le prove raccolte attraverso le telecamere nascoste possono essere comunque utilizzate in un processo relativo al licenziamento se non sono l’unica prova a carico dei dipendenti.

Per tale precisazione, se da un lato nei ricorsi suddetti la Spagna è stata condannata per violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata, dall'altro è stata assolta per i profili legati all’equità del processo (articolo 6).

Nel caso concreto il datore di lavoro aveva installato alcune telecamere nel proprio supermercato perché dagli scaffali erano scomparsi dei prodotti; aveva però avvisato i dipendenti solo dell’esistenza di alcune telecamere, nascondendone altre. Ciò aveva permesso di individuare i cassieri responsabili e licenziarli.

Dopo un esito negativo dei ricorsi interni da parte degli ex-dipendenti, alla Corte di Strasburgo questi hanno invece ottenuto il riconoscimento di un'ingerenza nella loro vita privata data delle telecamere nascoste e da una videosorveglianza generale, su tutti i dipendenti, per di più protrattasi per settimane e per l’intero orario di lavoro.

Un’ingerenza considerata perciò non compatibile con l'articolo 8 della Convenzione.

Quanto invece all'utilizzo dei filmati nel processo, i giudici hanno ritenuto che esso, in presenza di alcune condizioni, non sia contrario al testo convenzionale. Come sempre la Corte di Strasburgo opera una valutazione complessiva dell'equità del caso concreto, considerando tutte le circostanze, inclusa l’importanza delle prove in questione e il carattere decisivo o meno dei video. Se la decisione dei giudici interni (nel senso della legittimità del licenziamento) si basa su varie prove testimoniali ed altri elementi, ed i filmati non costituiscono l’unica prova, il processo deve essere considerato equo.