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L’autorizzazione amministrativa passa all’Ispettorato del lavoro

Il nuovo dettato dell’Art. 4 dello Statuto dei lavoratori opera una netta distinzione tra “impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità̀ di controllo a distanza dell'attività̀ dei lavoratori” (primo comma) e “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e di registrazione degli accessi e delle presenze” (secondo comma). La disposizione chiarisce poi come solo in caso di installazione degli strumenti di cui al primo comma ed in presenza di esigenze qualificate - quali esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale - sia richiesto alternativamente un accordo sindacale o una previa autorizzazione amministrativa.

Alla luce della nuova formulazione diviene quindi fondamentale per le aziende distinguere tra questi due gruppi di strumenti, classificandoli adeguatamente, in modo da richiedere l’autorizzazione quando necessaria ed evitare di incorrere in eventuali sanzioni di natura penale.

Fermo restando l’alternativa dell’accordo sindacale, possibile sia a livello locale che nazionale, è proprio in riferimento all’autorizzazione amministrativa che di recente il decreto correttivo del Jobs Act ha introdotto una nuova modifica. Il decreto infatti attribuisce all’Ispettorato del lavoro, in particolare alle sue sedi territoriali, la competenza di rilasciare la suddetta autorizzazione, demandando a quest’ultimo le funzioni in precedenza svolte dalle Direzioni territoriali del lavoro. L’Ispettorato è un’agenzia recentemente istituita al fine di semplificare e razionalizzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, integrando in un unico soggetto le attività ispettive in precedenza svolte dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL.

Il decreto precisa inoltre come nel nuovo sistema i provvedimenti dell’Ispettorato sulla domanda di autorizzazione siano definitivi, non potendo essere esperito alcun ricorso gerarchico amministrativo avverso gli stessi. Si tratta di una precisazione imposta dalle caratteristiche strutturali del sistema delineato dal decreto, che lascia come unica alternativa la possibilità di proporre ricorso al Tar. Essendo infatti possibile rivolgersi tanto alle sedi territoriali quanto alla sede centrale dell’Ispettorato - nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali - e non essendoci in quest’ultimo caso alcun ulteriore “superiore gerarchico”, una tale eventualità si sarebbe rivelata del tutto irragionevole. In ogni caso, infatti, il rapporto che lega l’Ispettorato al Ministero del lavoro si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerarchico.