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Certificati di malattia on line

L’art. 25, legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro) ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori dipendenti del settore privato (che si allinea, così, a quanto già in vigore nel settore pubblico), questi ultimi non dovranno più inviare con raccomandata o recapitare a datore di lavoro e INPS il certificato di malattia rilasciato dal medico curante; sarà infatti quest’ultimo a dover inviare il certificato medico telematicamente all’INPS, che a sua volta dovrà inviarlo, sempre telematicamente, al datore di lavoro.

Con circolare congiunta del 18 marzo 2011, n. 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, e il Ministero del Lavoro, oltre a far slittare di altri tre mesi dalla sua pubblicazione (fino al 18 giugno 2011) l’entrata a regime del sistema telematico, concedendo così ai datori di lavoro la possibilità di richiedere ancora ai lavoratori l’invio della copia cartacea del certificato medico nei due giorni successivi al rilascio, forniscono ulteriori indicazioni operative sulla trasmissione telematica.

Resta innanzitutto fermo l’obbligo per il dipendente di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, così come l’obbligo di fornire il numero identificativo del certificato di malattia.

La certificazione medica può essere rilasciata anche da medici non convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, ma solo a giustificazione delle prime due assenze per malattia nell’anno solare, purché non superiori a dieci giorni; superati i suddetti limiti, l’assenza verrà giustificata esclusivamente mediante certificati rilasciati da una struttura pubblica o convenzionata.

I lavoratori possono visionare l’attestato di malattia mediante accesso al sito www.inps.it, utilizzando il proprio codice fiscale e il numero identificativo del certificato.

Per i datori di lavoro, le modalità di accesso ai certificati di malattia sono le seguenti:

1) mediante accesso diretto al sistema INPS tramite le apposite credenziali;

2) mediante ricezione attraverso la casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro stesso;

3) per i datori di lavoro privati, anche tramite intermediari abilitati (art. 1, comma 1 e 4, legge n. 12/1979).