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Licenziamento illegittimo e nuovi importi risarcitori

Avv. Barbara Bottalico

Junior Partner – Studio Legale Ferrario Provenzali Nicodemi & Partners

Il cd. Decreto Dignità, convertito in Legge 96/2018, ha inciso in modo rilevante sull’entità dell’indennità risarcitoria che il datore di lavoro soccombente dovrà erogare al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

In via generale, l’importo dell’indennità continua a essere sottratto alla discrezionalità del giudice perché (per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti) si calcola in 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR del dipendente per ogni anno di servizio, ma si passa da un minimo di 4 e massimo di 24 mensilità a un minimo di 6 e massimo di 36 mensilità. Il minimo previsto si applica anche a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa per meno di 3 anni.

Rimangono esclusi i casi di (i) reintegra del lavoratore licenziato disciplinarmente quando il fatto stato ritenuto insussistente; (ii) licenziamenti dichiarati nulli, discriminatori o intimati in forma orale.

La legge ha modificato, proporzionalmente, anche gli importi della cd. offerta di conciliazione. L’articolo 6 del D.Lgs. 23/2015 prevede infatti che il datore di lavoro possa offrire al lavoratore che impugna il licenziamento una somma predeterminata, in modo da risolvere la controversia al di fuori delle sedi giudiziali. L’accettazione dell’assegno circolare da parte del lavoratore continuerà in ogni caso a comportare: (i) l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento; (ii) la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta; (iii) il diritto per il lavoratore alla indennità di disoccupazione (NASpI), qualora ve ne siano i presupposti contributivi.

Le modifiche normative si applicano ai lavoratori in cd. tutela crescente, cioè a coloro:

  • assunti dal 7 marzo 2015, oppure
  • il cui rapporto di lavoro a tempo determinato è stato trasformato in tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, oppure
  • che hanno ottenuto la qualifica da un rapporto di apprendistato dal 7 marzo 2015.

Vediamo in maggior dettaglio i diversi scenari che possono oggi presentarsi:

a) Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo:

Data del licenziamento

Offerta Conciliativa

-

Aziende oltre i 15 dipendenti

Indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo

-

Aziende oltre i 15 dipendenti

Offerta conciliativa

-

Aziende sotto i 16 dipendenti

Indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo

-

Aziende sotto i 16 dipendenti

Entro il 13 luglio 2018

Da 2 a 18 mensilità

Da 4 a 24 mensilità

Da 1 a 6 mensilità

Da 2 a 6 mensilità

Dal 14 luglio 2018

Da 3 a 27 mensilità

Da 6 a 36 mensilità

Da 1,5 a 6 mensilità

Da 3 a 6 mensilità


Punti di attenzione:

- L’indennità risarcitoria non è assoggettata a contribuzione previdenziale e le frazioni di anno d’anzianità di servizio e le indennità sono riproporzionate. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

- L’importo dell’offerta di conciliazione dovrà essere erogato, dal datore di lavoro, unicamente mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. La somma non è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è esente da IRPEF. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, saranno soggette al regime fiscale separato o ordinario a seconda della qualificazione delle somme.

b) Licenziamento disciplinare illegittimo, ove sia stata dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

Continua ad essere applicato il regime previgente:

  • reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
  • pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, nella misura massima di 12 mensilità;
  • pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
c) Licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale

Continua ad essere applicato il regime previgente (art. 2 D. Lgs. 23/2015):

  • reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
  • pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nella misura minima di 5 mensilità;
  • pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Riflessioni ulteriori

Lo schema qui proposto parte dal presupposto che il giudice calcoli l’applicazione dell’indennizzo in relazione alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Il testo del cd. Decreto dignità così come convertito in legge, tuttavia, non specifica il proprio ambito di applicazione, ma si limita a modificare i relativi articoli del D.Lgs 23/2015 con efficacia a partire dall’entrata in vigore dello stesso.

Pertanto, è possibile in astratto discutere delle seguenti ipotesi:

1) L’applicazione da parte del giudice della normativa più favorevole al lavoratore.

Proviamo a formulare un esempio:

  • assunzione lavoratore a tempo indeterminato il 10 giugno 2017 (regime di tutele crescenti);
  • licenziamento intimato il 10 giugno 2018 (pre-decreto dignità)
  • impugnazione giudiziale del 20 luglio 2018 (in regime di vigore del Decreto Dignità)
  • sentenza del 20 gennaio 2019 (in regime di vigore della L. 96/2019, salvo future modifiche)

Mentre il D.Lgs. 23/2015, infatti, specificava che le cd. Tutele crescenti (disciplina sicuramente non di favore rispetto al regime precedente) sarebbero state applicabili ai contratti di lavoro stipulati dopo il 7 marzo 2015, il Decreto Dignità si limita a introdurre modifiche al D. Lgs. 23/2015, con efficacia a partire dall’entrata in vigore del Decreto stesso (14 luglio 2018). Pertanto, applicando il principio del favor del lavoratore (principio interpretativo spesso richiamato in dottrina nell’applicazione della normativa ordinaria e non solo nel conflitto tra normativa e contrattazione collettiva, che troverebbe diretto fondamento nei principi costituzionali), si potrebbe sostenere che nei giudizi intrapresi dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità, il giudice possa applicare lo jus superveniens (e dunque i più favorevoli importi risarcitori).

Diversa - e maggioritaria - interpretazione vuole invece che le nuove regole, in assenza di una diversa indicazione nel testo di legge, non abbiano efficacia retroattiva (in ossequio all’art. 11 delle Preleggi) e quindi si applichino solo ai licenziamenti intimati dal 14 luglio 2018. I licenziamenti irrogati precedentemente resterebbero, invece, disciplinati dal vecchio regime anche in caso di pendenza di giudizio.

2) Licenziamento intimato prima dell’entrata in vigore del decreto dignità ma divenuto efficace successivamente allo stesso.

Esempio:

  • lavoratore assunto il 10 luglio 2017 (regime di tutele crescenti)
  • licenziamento del 10 luglio 2018 per giustificato motivo oggettivo (pre Decreto Dignità) ma in costanza di malattia del lavoratore
  • cessazione dell’assenza per malattia il 10 agosto 2018, data in cui il licenziamento diviene efficace.

In questo caso, nel silenzio della legge, si ritiene applicabile la nuova normativa, considerato che il licenziamento era inefficace al momento in cui è stato intimato e, pertanto, dispiega i propri effetti quando la L. 96/2018 è in vigore. In questo caso, il momento a cui ricondurre la normativa non sarebbe quello della “intimazione” del licenziamento ma della sua efficacia.

(Milano, 10 settembre 2018)

Licenziamento illegittimo e nuovi importi risarcitori