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L’assenza dal luogo di lavoro per rispetto dell’obbligo di isolamento al rientro delle ferie è ingiustlificata.

Con ordinanza del 21 gennaio 2021, il Tribunale di Trento ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso per il caso in cui un dipendente si ponga consapevolmente nella condizione di essere costretto all’isolamento fiduciario di 14 giorni previsto dalla normativa emergenziale, così risultando assente dal luogo di lavoro.

Più in dettaglio, il caso vedeva coinvolta una lavoratrice che non si era presentata sul luogo di lavoro al termine delle ferie estive, a causa dell’isolamento fiduciario disposto dalle autorità sanitarie competenti, al suo rientro da una vacanza in Albania. La dipendente era stata licenziata per giusta causa, trattandosi di assenza qualificata come ingiustificata,

Secondo il Tribunale adito dalla dipendente, porsi colpevolmente nella necessità di rimanere assente dal lavoro per 14 giorni, per assolvere all’obbligo pubblicistico di rispetto dell’isolamento fiduciario, integra una giusta causa di licenziamento, sulla base delle seguenti motivazioni:

  • quando ha deciso di trascorrere le ferie in Albania nel mese di agosto 2020, la dipendente era o comunque doveva essere pienamente consapevole che al suo rientro in Italia non avrebbe potuto ritornare al lavoro, dovendo osservare l’isolamento di 14 giorni cosi come disposto già dal DPCM dell’1.6.2020;
  • pertanto, la stessa si è posta, per propria esclusiva responsabilità, in una situazione di impossibilità a riprendere le proprie mansioni al termine delle ferie;
  • la sua assenza dal lavoro per 14 giorni, seppur dovuta alla necessità di adempiere l’obbligo pubblicistico di isolamento fiduciario, non può considerarsi giustificata.

La lavoratrice avrebbe potuto evitare di trovarsi assoggettata a tale obbligo, astenendosi dall’effettuare il viaggio in Albania.

Secondo il Tribunale, infatti: “Esigere quest’ultimo comportamento, non costituisce un’illegittima limitazione all’esercizio del diritto di fruire delle ferie, se si pensa che – il soddisfacimento delle esigenze di sanità pubblica, sottese alla necessità di contrastare la pandemia da COVID-19 – ha comportato per ampi strati della popolazione il sacrificio di numerosi diritti della personalità costituzionalmente tutelati”.

Avv. Barbara Bottalico

Trib Trento Ord 21 01 2021