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ASPI: ampliato il numero degli aventi diritto

L’INPS, con circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, fornisce istruzioni per consentire alle aziende di usufruire dell’incentivo ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare della menzionata indennità, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, comma 15, Legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

Al riguardo, l’art. 7, comma 5, lettera b) del D.L. 76/2013 ha apportato una modifica alla Legge Fornero, prevedendo un contributo mensile per chi assume, pari al 50% dell’importo dell’indennità ASPI residua di cui il lavoratore avrebbe usufruito ove non fosse stato assunto a tempo indeterminato. Tale contributo viene riconosciuto per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore; conseguentemente, il beneficio spetterà per intero se risulta retribuito tutto il mese, al contrario, l’importo mensile andrà rideterminato in presenza di giornate non retribuite.

Possono accedere a tale nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, Legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Per poter beneficiare, però, del suddetto incentivo economico le imprese devono attestare il rispetto della disciplina comunitaria sul de minimis, fornendo all’INPS una apposita dichiarazione di responsabilità attestante che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi del de minimis, stabiliti dai vari regolamenti di settore.

Da ultimo, come altresì precisato nella menzionata circolare INPS, si segnala che ricorrendone i presupposti, l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente, mentre la cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.