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D.L. 34/2014, la nuova disciplina dei contratti a termine

Il Decreto Legge 34/2014, entrato in vigore il 21 marzo 2014, ha abolito l’obbligo di causale per i contratti a termine. Dall’entrata in vigore del decreto, infatti, il datore di lavoro che sia intenzionato ad assumere a tempo determinato, non sarà più obbligato ad indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo per le quali intende assumere a termine.

La legge ha mantenuto inalterate le disposizioni di cui al d.lgs. 368/2001, stabilendo che il numero di dipendenti a termine impiegati dal datore di lavoro, non potrà eccedere il 20% dell’organico complessivo (con alcune eccezioni per i soli contratti a termine stipulati per esigenze sostitutive o stagionali). Tale limite quantitativo può tuttavia essere derogato dal contratto collettivo di riferimento.

La riforma ha poi esteso fino a 36 mesi la durata massima degli stessi, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.

Novità sostanziali riguardano la disciplina delle proroghe, innalzate sino ad 8, nel rispetto comunque della durata massima di 36 mesi, e non più condizionate alla sussistenza di specifiche ragioni.

Inalterata è invece la disciplina dei rinnovi, ove è previsto che cessato un contratto per decorrenza del termine, questo potrà essere rinnovato decorso un intervallo minimo di tempo (10 o 20 giorni).