La Corte di Giustizia si pronuncia su ferie e retribuzione
Con sentenza del 22 maggio 2014 (causa c-539-12), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, nel caso in cui un lavoratore percepisca una retribuzione composta da una componente fissa e da una variabile, anche la parte variabile deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione da corrispondere al dipendente nei giorni di assenza per ferie.
Disposizioni e prassi nazionali che tengano in considerazione soltanto lo stipendio di base, secondo la Corte, possono costituire un disincentivo per il lavoratore ad esercitare il suo diritto alle ferie annuali, in quanto vi sarebbe una sensibile riduzione della retribuzione al rientro dalle ferie.
Pertanto, nel caso in cui ci sia uno stretto legame tra retribuzione variabile percepita e svolgimento delle mansioni cui il lavoratore è tenuto in forza del suo contratto, la retribuzione variabile deve essere considerata all’atto del calcolo della retribuzione globale dovuta a titolo di ferie annuali.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, non vi sono specifiche disposizioni di legge in merito all’individuazione delle voci computabili nella retribuzione feriale. Un singolo elemento può essere incluso nel calcolo retributivo solo se previsto nel contratto collettivo nazionale applicabile. Se i giudici disapplicassero alcuni contratti collettivi di lavoro ove violativi di norme comunitarie, a pagarne le conseguenze sarebbero innanzitutto le aziende, le quali si troverebbero costrette a rivedere le retribuzioni e sarebbero esposte a contenziosi da parte dei lavoratori.
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