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Lavoro subordinato anche senza continuità giornaliera

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 23056/2017) un rapporto di lavoro, per essere qualificato come subordinato ai sensi dell'art 2094 c.c., non presuppone necessariamente una continuità nella prestazione lavorativa.
È infatti compatibile con la natura subordinata del rapporto lo svolgimento di un'attività lavorativa con tempi alternati o con articolazione della prestazione diversa da quella giornaliera.
Nel caso di specie era ricorsa in giudizio una lavoratrice con mansioni di cameriera presso una struttura alberghiera, chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro per la fase precedente a quella della formale assunzione.
Dopo un primo grado di giudizio favorevole, i giudici della Corte d'Appello avevano escluso la sussistenza della natura subordinata del rapporto.
La lavoratrice, secondo la Corte d'Appello, non aveva fornito, con le due testimonianze che coprivano solo limitati periodi di tempo, sufficiente prova della continuità del rapporto di lavoro nell'arco temporale dedotto in causa.
I giudici della Corte di Cassazione, in contrasto con quest'ultimo orientamento, hanno evidenziato come il concetto di subordinazione di cui all'art. 2094 non postuli necessariamente una continuità giornaliera.
Le parti, anche con comportamenti concludenti, possono infatti concordare le modalità e i tempi di svolgimento del lavoro e la prestazione può essere articolata secondo le disponibilità di ciascuna di esse, come del resto già avviene nel contratto di lavoro intermittente o nella fattispecie del part-time verticale.

Cass 23056 2017