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Procedure per l’autorizzazione al distacco transazionale

In materia di distacco transnazionale sta per essere attuata la modifica della procedura prevista per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione, da parte del Ministero del Lavoro, all’invio da parte delle società italiane e straniere, dei propri dipendenti italiani in Paesi extracomunitari. La modifica riguarderà l’abolizione dell’istanza in formato cartaceo e la sostituzione con una procedura totalmente telematica, finalizzata a velocizzare l’analisi delle pratiche; al momento non è possibile stimare una tempistica sull’entrata in vigore della nuova modalità di richiesta.

Attualmente, la richiesta deve essere presentata a mezzo raccomandata a/r alla «Direzione generale del mercato del Lavoro-Divisione I» del Ministero del Lavoro, ed inoltrata anche al Ministero degli Affari Esteri e alla Direzione Regionale del Lavoro competente con riferimento alla sede del richiedente.

Nella domanda occorre, fra le altre cose, fare riferimento alla consistenza numerica dei lavoratori da inviare all’estero suddivisi per livello, con indicazione dei trattamenti economico-normativi garantiti, oltre ché richiamare il contratto collettivo del lavoro applicato dal datore di lavoro e garantire al lavoratore una serie di tutele minime relative alle condizioni assicurative (con stipula di specifiche polizze), di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero degli Affari Esteri, per i paesi cosiddetti a rischio, deve rilasciare il proprio parere al Ministero del Lavoro entro 45 giorni dalla data di ricevimento della copia dell’istanza da parte del competente ufficio della Direzione generale dell’emigrazione e degli affari sociali. Ove, nei dieci giorni successivi alla fine del citato periodo di 45 giorni (complessivamente, quindi 55 giorni), il Ministero del lavoro non riceva il prescritto parere, questo si considera acquisito favorevolmente.

Il Ministero del Lavoro, dopo aver analizzato la richiesta presentata dal datore di lavoro, rilascia l’autorizzazione entro 75 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’azienda; dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata, nel caso in cui si sia resa necessaria una modifica o un’integrazione della documentazione (il Ministero del Lavoro ha tempo 60 giorni, dalla data di ricevimento della domanda, per richiedere le citate integrazioni); dalla data di ricevimento, del parere del Ministero degli Affari Esteri.

Solo in caso di trasferimenti d’urgenza, e solo qualora il datore di lavoro abbia precedentemente depositato presso il Ministero del Lavoro un contratto-tipo, è possibile usufruire di una procedura abbreviata che consente, nelle more del rilascio dell’autorizzazione, di inviare all’estero il lavoratore, previa comunicazione da effettuare ai Ministeri del Lavoro e degli Affari Esteri entro i 3 giorni precedenti all’invio.

L’adempimento, originariamente previsto dalla legge solo nel caso di invio di lavoratori italiani, è ora obbligatorio anche per i lavoratori comunitari, sulla base del criterio di non discriminazione.

Non rientrano nell’obbligo le ipotesi di invio di lavoratori in trasferta e di assunzione di lavoratori che già si trovano all’estero, nonché quella di assegnazione di lavoratori parasubordinati.

L’autorizzazione concessa deve essere utilizzata entro 6 mesi dal rilascio e non ha scadenza salvo il caso in cui, per almeno 6 mesi, presso la società distaccataria non sia presente nessun dipendente inviato dalla società distaccante.

Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro per l’omessa richiesta di autorizzazione sono un’ammenda da Euro 258,30 a Euro 1.033,00 e, nei casi più gravi, la reclusione da tre mesi a un anno.