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Sentenze Corte UE, cause C – 429/2016 e C – 149/2016, in materia di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e disciplina del licenziamento collettivo

Con due sentenze dal contenuto analogo la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulle vicende che hanno colpito due ospedali polacchi.

In particolare i due ospedali, a seguito di una grave crisi economica, avevano deciso l'uno di ridurre temporaneamente la retribuzione del personale per un importo del 15%, l'altro di modificare le regole per la maturazione del premio di anzianità.

Le strutture ospedaliere avevano avvisato individualmente ogni singolo lavoratore coinvolto senza però avviare alcuna procedura di consultazione sindacale; questa, infatti, è prevista dalla legge solo nel caso di licenziamenti collettivi, mentre in questo caso si trattava di una modifica unilaterale di alcuni elementi del contratto.

I ricorrenti adivano il tribunale competente e sostenevano che andasse seguita la procedura prevista per i licenziamenti collettivi, dal momento che il numero dei lavoratori coinvolti dalle modifiche eccedeva ampiamente i limiti numerici previsti dalla legge per l'avvio della procedura.

Il tribunale adito, alla luce delle contestazioni dei ricorrenti, solleva una questione pregiudiziale alla Corte chiedendo se un datore di lavoro che occupa almeno 20 lavoratori e voglia modificare unilateralmente le loro condizioni contrattuali per far fronte a una situazione di crisi debba procedere secondo le disposizioni sui licenziamenti collettivi.

Con le pronunce in oggetto la Corte, pur confermando di non avere competenza in merito all' interpretazione della normativa interna degli stati membri, chiarisce le disposizioni della direttiva in materia di licenziamenti collettivi.

In particolare, sottolinea come la direttiva equipari la nozione di licenziamento a quella di cessazione del contratto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro e per cause non imputabili alla persona del lavoratore. In questo senso la modifica unilaterale di elementi essenziali del contratto di lavoro, qualora non fosse accettata dal lavoratore, porterebbe alla cessazione del contratto di lavoro di cui sopra e per la quale è previsto che si rispetti la procedura di consultazione sindacale.

La Corte, però, evidenzia come spetti al giudice del rinvio determinare se la riduzione della retribuzione o la modifica dei requisiti per maturare il premio di anzianità siano da considerarsi elementi essenziali del contratto di lavoro.

Le sentenze della Corte non hanno una rilevanza interna immediata ma offrono uno spunto di riflessione sulla possibilità di estendere le procedure previste per i licenziamenti collettivi a quelle fattispecie che non costituiscono licenziamenti in senso stretto.

Sentenze C 42916 E C 14916