Vademecum per l'erogazione dei premi di risultato nelle PMI senza rappresentanza sindacale
Anche per le piccole e medie imprese sprovviste di RSU o RSA si apre la possibilità di ottenere dei vantaggi fiscali inerenti i premi di produttività.
Tale possibilità è tuttavia subordinata al soddisfacimento di alcuni requisiti.
Come noto, per le imprese dotate di rappresentanza sindacale, è richiesta la stipula di un accordo aziendale nel quale siano
chiaramente esplicitati i criteri di rilevazione e misurazione della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché l’eventuale possibilità per il lavoratore, di convertire le retribuzioni premiali con servizi di welfare aziendale.
Qualora si tratti invece di PMI senza RSU o RSA, la possibilità di accedere agli incentivi fiscali risulta essere una strada percorribile attraverso il recepimento di un accordo-quadro interconfederale predisposto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in mancanza del quale i costi dei premi non potranno essere dedotti oltre il 5 per mille delle spese sostenute per le prestazioni di lavoro dipendente
Due ulteriori condizioni necessarie sono l’applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dai sindacati firmatari dell’accordo-quadro e la previa associazione ad una delle suddette organizzazioni.
L’iter prevede la comunicazione, da parte del datore di lavoro ai dipendenti, a mezzo raccomandata o telematicamente, dell’intenzione di erogare i premi di produttività avvalendosi del regime fiscale privilegiato, enucleando chiaramente gli elementi legati al premio (in particolare, la comunicazione dovrà necessariamente indicare il periodo di riferimento, la composizione del premio, la stima del valore annuo medio pro capite e le modalità di corresponsione).
Analoga comunicazione dovrà quindi essere inoltrata al comitato delle associazioni datoriali firmatarie dell’accordo-quadro, il quale dovrà valutare l’aderenza della proposta ai principi emergenti da tale accordo.
Anche per le imprese sprovviste di rappresentanze sindacali, vi è la possibilità di predisporre un piano di conversione dei premi con i benefit aziendali di cui all’articolo 51, comma 2 del TUIR. I lavoratori potranno esercitare l’opzione entro il termine loro indicato, e comunque prima che sia erogato il premio in denaro.
A tale fine non pare essere necessario un esaustivo elenco di benefit fruibili: sarà invece sufficiente una clausola generale che permetta al lavoratore la sostituzione dei premi monetari, clausola quest’ultima senza la quale, peraltro, non sarà possibile per il dipendente, esercitare l’opzione.
In caso di conversione, le pmi senza rappresentanze sindacali saranno autorizzate alla deduzione integrale dei costi sostenuti per l’erogazione dei benefit inserendo il piano di welfare in un apposito regolamento aziendale.
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