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Jobs Act: la nuova disciplina in tema di contratti e mansioni

In data 11 giugno 2015 sono stati approvati due nuovi decreti di attuazione della legge delega 183/2014, in materia di semplificazione delle tipologie contrattuali, revisione della disciplina delle mansioni e modifica della conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Il primo decreto attuativo, definito il “codice dei contratti”, ha riordinato le diverse fattispecie contrattuali e modificato la disciplina in tema di mansioni dei lavoratori, di cui all’art. 2103 c.c.
Per quanto concerne i contratti, sono definitivamente abrogati i contratti di collaborazione a progetto a far data dal 1° gennaio 2016.
Il decreto ha, inoltre, introdotto una nuova tipologia di contratto di apprendistato scolastico, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Si tratta di un contratto di apprendistato riservato ai giovani di età compresa tra i 15 e 25 anni e finalizzato a potenziare la formazione e l’integrazione dei giovani nel mondo del lavoro.
In tema di lavoro a tempo parziale, è stata prevista la possibilità per il lavoratore che versi in uno stato di malattia grave o che debba assistere un familiare in stato di malattia grave, di richiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, ovvero, in alternativa, di fruire del periodo di congedo familiare.
Il decreto ha inoltre, recepito le modifiche introdotte dal Decreto Legge 34/2014 in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.
In particolare, è stato confermato il limite quantitativo del 20% per le assunzioni di dipendenti a termine e l’eventuale violazione i tale limite, determina una sanzione del 50% della retribuzione mensile da corrispondere direttamente al lavoratore.

  • In tema di mansioni, invece, sono tre le novità principali:
    il datore di lavoro può assegnare il lavoratore, all’interno del medesimo livello di inquadramento, a qualunque mansione e non più alle sole mansioni equivalenti;
  • nelle ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro può modificare le mansioni assegnate ai lavoratori fino ad un livello inferiore, senza però poter ridurre la retribuzione e la qualifica professionale;
  • il datore di lavoro ed il lavoratore possono sottoscrivere in sede protetta un accordo individuale, in cui si convenga la modifica del livello di inquadramento e della retribuzione, al fine di preservare l’occupazione e far fronte a situazioni di crisi aziendale, o al fine di acquisire una diversa professionalità o di migliorare le condizioni di vita.

Il secondo decreto attuativo, invece, introduce misure volte a conciliare la vita personale e l’attività lavorativa dei lavoratori, attraverso la predisposizione di interventi a sostegno della maternità e del congedo parentale facoltativo.
In particolare, il periodo di congedo facoltativo non retribuito è stato esteso da 8 a 12 mesi e il periodo di congedo facoltativo retribuito al 30% è stato esteso da 3 a 6 mesi.

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