Jobs Act: la nuova disciplina in tema di contratti e mansioni
In data 11 giugno 2015 sono stati
approvati due nuovi decreti di attuazione della legge delega 183/2014,
in materia di semplificazione delle tipologie contrattuali, revisione
della disciplina delle mansioni e modifica della conciliazione dei tempi
di vita e lavoro.
Il primo decreto attuativo, definito il “codice dei contratti”, ha
riordinato le diverse fattispecie contrattuali e modificato la
disciplina in tema di mansioni dei lavoratori, di cui all’art. 2103 c.c.
Per quanto concerne i contratti, sono definitivamente abrogati i
contratti di collaborazione a progetto a far data dal 1° gennaio 2016.
Il decreto ha, inoltre, introdotto una nuova tipologia di contratto di
apprendistato scolastico, per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore.
Si tratta di un contratto di apprendistato riservato ai giovani di età
compresa tra i 15 e 25 anni e finalizzato a potenziare la formazione e
l’integrazione dei giovani nel mondo del lavoro.
In tema di lavoro a tempo parziale, è stata prevista la possibilità per
il lavoratore che versi in uno stato di malattia grave o che debba
assistere un familiare in stato di malattia grave, di richiedere il
passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, ovvero, in alternativa, di
fruire del periodo di congedo familiare.
Il decreto ha inoltre, recepito le modifiche introdotte dal Decreto
Legge 34/2014 in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.
In particolare, è stato confermato il limite quantitativo del 20% per le
assunzioni di dipendenti a termine e l’eventuale violazione i tale
limite, determina una sanzione del 50% della retribuzione mensile da
corrispondere direttamente al lavoratore.
- In tema di mansioni, invece, sono tre le novità principali:
il datore di lavoro può assegnare il lavoratore, all’interno del medesimo livello di inquadramento, a qualunque mansione e non più alle sole mansioni equivalenti; - nelle ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro può modificare le mansioni assegnate ai lavoratori fino ad un livello inferiore, senza però poter ridurre la retribuzione e la qualifica professionale;
- il datore di lavoro ed il lavoratore possono sottoscrivere in sede protetta un accordo individuale, in cui si convenga la modifica del livello di inquadramento e della retribuzione, al fine di preservare l’occupazione e far fronte a situazioni di crisi aziendale, o al fine di acquisire una diversa professionalità o di migliorare le condizioni di vita.
Il secondo decreto attuativo, invece,
introduce misure volte a conciliare la vita personale e l’attività
lavorativa dei lavoratori, attraverso la predisposizione di interventi a
sostegno della maternità e del congedo parentale facoltativo.
In particolare, il periodo di congedo facoltativo non retribuito è stato
esteso da 8 a 12 mesi e il periodo di congedo facoltativo retribuito al
30% è stato esteso da 3 a 6 mesi.
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