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Jobs Act, le novità in materia di collaborazioni

Il D. Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, quarto decreto attuativo del Jobs Act, il cui obiettivo è quello di metter ordine al mare magnum dei contratti di lavoro, ha eliminato dalle tipologie contrattuali disponibili, il contratto di collaborazione a progetto, abrogando in toto la relativa disciplina, contenuta nel decreto Biagi, la quale rimarrà applicabile, temporaneamente, ai soli co. co. pro. già in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 (25 giugno 2015) e fino alla loro scadenza.

Se da un lato le co. co. pro. scompariranno del tutto dallo scenario dei contratti di lavoro, dall’altro lato il Legislatore ha ritenuto opportuno lasciar in vita le co. co. co. che, sulla base dell’art. 409, n. 3 del cod. proc. civ., potranno essere stipulate anche dopo il 25 giugno 2015 mantenendo piena efficacia e validità anche successivamente al 1° gennaio 2016, qualora si tratti di collaborazioni a carattere prevalentemente personale eseguite secondo modalità stabilite dal collaboratore in relazione ai tempi e luoghi di lavoro o stabilite dallo stesso in coordinamento con il committente.

Ed invero, come espressamente previsto dall’art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015, la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato verrà applicata a tutte le collaborazioni che si concretizzeranno “in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro“.

In aggiunta, le parti avranno la possibilità di certificare l’assenza, all’interno del contratto di collaborazione, degli indici di subordinazione summenzionati, mentre saranno espressamente esenti dall’applicazione di tali indici le collaborazioni previste dal comma 2, art 2 dello stesso decreto, ovverosia:

i) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi prevedano discipline specifiche;

ii) le collaborazioni aventi ad oggetto l’esercizio di professioni per le quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi professionali;

iii) le collaborazioni rese dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

iv) le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione riconosciuti dal Coni.

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